Lo Statuto Albertino
Fra le molte Costituzioni nate nel 1848, lo Statuto promulgato il 4 marzo da Carlo Alberto
in Piemonte è certamente quella che ha avuto la vita piú lunga: circa un secolo. Sopravvissuto alla "seconda
restaurazione", lo Statuto divenne nel 1861 la legge fondamentale del nuovo Regno d'Italia; e tale rimase fino
al 1947, quando fu sostituito dalla Costituzione repubblicana. Ispirato ai testi costituzionali piú moderati
del primo '800, lo Statuto proclama la religione cattolica "unica religione di Stato"; considera il sovrano come
solo vero titolare del potere esecutivo e partecipe anche di quello legislativo; prevede un Senato di
nomina regia accanto alla Camera elettiva. Lo Statuto, dunque, non prefigura un regime parlamentare di
tipo britannico (in cui, cioè, la vita del governo dipende dalla fiducia delle Camere), ma piuttosto un
sistema costituzionale simile a quello che sarebbe stato poi applicato in Germania: un sistema, cioè, in cui il governo
trae la sua legittimità dalla fiducia del sovrano e al Parlamento è riservata la sola funzione legislativa.
Ciononostante, grazie alla politica di Cavour e all'alleanza della monarchia sabauda col movimento liberale
nazionale, si affermò in Piemonte e poi in Italia una prassi di tipo "parlamentare", destinata a durare finchè
resto in vita il regime liberale.
Alcuni degli articoli piú significativi dello Statuto Albertino sono:
- Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
- Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario
secondo la legge salica.
- Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere:
il Senato, e quella dei Deputati.
- Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato:
comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza,
di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano,
ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di
territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
- Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
- Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
- Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi,
o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
- Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi
alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili,
e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
- Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai
carichi dello Stato.
- Art. 26. - La libertà individuale è guarentita.
- Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi,
i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
- Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi
che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile
alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi
di polizia
- Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.