La Costituzione della Repubblica romana
Molto diversa da quella dello Statuto fu la sorte della Costituzione della Repubblica
romana, promulgata il 3 luglio 1849, quando i francesi stavano per occupare la capitale, e in pratica
mai entrata in vigore. Tipica espressione degli ideali democratici, la Costituzione romana ha qualche punto
di contatto con i modelli liberal-moderati (soprattutto nelle parti che riguardano le garanzie del cittadino
contro gli abusi del potere), ma se ne differenzia radicalmente nei "principi fondamentali", ispirati agli ideali
di uguaglianza e di sovranità popolare, oltre che nell'esplicita prescrizione del suffragio universale e
nel maggior peso attribuito al potere legislativo.
Alcuni degli articoli piú significativi della Costituzione romana sono:
Principi fondamentali
- ART 1 - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in
repubblica democratica.
- ART 2 - II regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli
di nobiltaà, nè privilegi di nascita o di casta.
- ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali
e materiali di tutti i cittadini.
- ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna
l'italianità
- ART 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
- ART 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudici; nè essere distolto
dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo
o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
- ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
- ART 6 - Il domicilio è sacro; non è permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati
dalla legge.
- ART 7 - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura
preventiva.
- ART 8 - L'insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo,
sono determinate dalla legge.
- ART 16 - L'Assemblea è costituita dai rappresentanti del popolo.
- ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore,
a 25 è eleggibile.
- ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti
con voto universale, diretto e pubblico.
- ART 29 - L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.